Borse di lavoro e tirocini di orientamento: a che punto siamo?

 disabdi Carlo Nassisi     nassisicarlo@gmail.com

 

LE BORSE LAVORO: funzioni e funzionamento

 Le borse lavoro non sono state mai normate nell’ambito del diritto del lavoro, ma fino a settembre hanno rappresentato un valido strumento per dare un’occupazione a persone fragili, in condizioni di disagio, disabili, e richiedenti asilo politico, che difficilmente riuscirebbero a inserirsi nel mondo del lavoro.

La borsa lavoro è stata un’iniziativa di salvaguardia, emanata e finanziata dai Servizi Territoriali (Ausl e Servizi Sociali Comunali), e riconosciuto, a chi si trova in stato di fragilità per condizione socio-economica, psicologica, salute mentale, ecc. Le borse lavoro sono state un rimborso per piccole (in termini di mansioni e di tempo)attività lavorative non strutturate da contratti di lavoro previsti dalle normative; tale strumento è servito per dare un contributo, (non si tratta di cifre alte, da 200 a 500 euro mensili), a coloro che non erano in grado di lavorare a pieno tempo e con tutte le abilità necessarie, ma utilizzando di abilità residue venivano fatti inserimenti ad hoc, così che tali abilità potessero essere messe a frutto ed utilizzate. La borsa lavoro è stata anche un modo per non essere escluso dal mondo del lavoro, permettendo in alcuni casi di vedere aprire la strada verso l’integrazione sociale.

Alcuni dati

In Emilia Romagna sono circa 3 mila le persone con svantaggio assunte in percorsi paralleli, come le borse lavoro.

Dal 2013, e di fatto dal I semestre del 2014, però le borse lavoro non sono più attive.

 

LA RIFORMA FORNERO

“Il 16 settembre 2013 sono entrate in vigore le nuove norme sui tirocini, la cosiddetta Riforma Fornero. L’intenzione della normativa è, giustamente, tutelare i giovani laureati spesso sfruttati con stage non pagati e ripetuti, e da questo punto di vista fa chiarezza e riduce i margini di abuso ma, al di là delle deroghe, lascia fuori una serie di adulti in condizione di disagio sociale o prolungata disoccupazione, non riconducibili, o con molta difficoltà, a un lavoro in un’azienda profit. L’Emilia-Romagna si è adeguata alla normativa nazionale modificata dalla Riforma Fornero, con il DGR 7/2013, con cui che riguardano, oltre a giovani e disoccupati, anche disabili, svantaggiati e richiedenti asilo. E proprio in riferimento a quest’ultima categoria, la regione ha introdotto alcune deroghe per consentire la ripetibilità del tirocinio (non prevista per i giovani), aprire i finanziamenti dei contributi a privati come le fondazioni ed escludere questi tirocini dal computo totale (è previsto un numero massimo). Alcuni potranno accedere ai tirocini di formazione ma resta una ‘zona grigia’ rappresentata da persone in difficoltà tale da non poter accedere ai tirocini, ma che trarrebbero beneficio dallo stare in un ambiente di lavoro, pur senza approdare a un’occupazione ‘normale’”.( L.Callegari del Centro studi analisi psicologia e sociologia applicate (Csapsa) -)

REGIONE EMILIA ROMAGNA: DGR 7/2013

Vengono così istituiti i tirocini formativi e di orientamento (dgr 07/13, art.25 comma 1 lett. a) rivolti a chi ha conseguito un titolo di studio al massimo da 1 anno (tipologia “A”) o inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità (tipologia “B”) i cui termini del periodo di tirocinio vengono limitati ad 1 anno (comprese le proroghe).

Per soggetti con svantaggio (lg381/91), disabilità e richiedenti asilo politico, titolari di protezione internazionale e soggetti in percorsi di protezione sociale, vengono istituiti i tirocini , tipologia “C”, a cui non vengono date limitazioni (2 anni rinnovabili senza limitazione al rinnovo) . Di seguito riporto tabella di sintesi:

tir06

Dunque, ad oggi, il panorama del lavoro per queste fasce di popolazione, sarà scisso tra chi potrà essere economicamente rilevante e chi no:

  • INSERIMENTI IN AZIENDE-COOPERATIVE PROFIT:

vi accede chi abbia competenze e abilità secondo parametri delle Qualifiche professionali, detti SRQ, (parametri difficilmente raggiungibili da chi ha fragilità di varia natura, pensiamo ad es: anche ai richiedenti asilo politico, quanti sapranno l’italiano in modo adeguato?)

  • INSERIMENTI IN COOPERATIVE – ASSOCIAZIONI- ENTI NO PROFIT

vi accede chi non raggiunge i parametri delle Qualifiche professionali, per cui vengono destinate a percorsi in aree non profittuali,in occupazioni di tipo volontariato: cittadinanza attiva, laboratori socio occupazionali (persone con livelli di istruzione bassa, con difficoltà intellettive di medio livello, ecc)

Da una parte, tale riforma ha di positivo il fatto che vengono regolamentate delle forme di ammortizzatori sociali/contratti non esistenti prima nel diritto sul lavoro. Le borse lavoro, infatti, erano uno strumento in uso a livello sanitario come azioni a finalità di integrazione sociale, sviluppo della stima di sé, sviluppo di un ruolo sociale. Accanto all’aspetto positivo vi sono però alcune modalità attuative che di fatto ne limitano la valenza positiva, facendo preferire le borse lavoro come strumento inclusivo:

  1. Vengono tolte alcune limitazioni alle aziende per accogliere tirocinanti tipologia C: ogni azienda/cooperativa sociale può accogliere numero ampio di questa tipologia di contratti senza avere l’obbligo di assunzione dopo un periodo dato.
  1. non vengono derogati per le persone con fragilità i parametri di entrata, parametri legati al Sistema delle qualifiche, che di fatto sono molto alti.
  1. Il mancato indennizzo economico per lavoratori che non superano le 10h settimanali, sembra una colpevolizzazione della incapacità di “reggere” il monte ore “normalizzato”di 35-40h da parte di chi ha evidenti difficoltà. Poter ricevere anche solo una piccola somma, proporzionale a quanto si lavora, è un diritto innanzitutto e poi un fatto di dignità.
  1. Il compenso (200€) previsto per il tirocinio formativo, se verrà “cumulato” con il reddito della pensione di invalidità, potrà mettere a rischio anche questa!
  1. Per gli inserimenti in attività di cittadinanza attiva o laboratori socio-occuazionali i fondi prima stanziati per le borse lavoro, e che andavano direttamente alle persone, vanno ora direttamente alle cooperative/enti che gestiscono le strutture che accolgono queste attività!
  1. Viene di fatto reso flessibile anche l’accesso al mondo del lavoro per le fasce deboli, amplificando il danno psicologico, sociale, aumentandone il senso di impotenza, in quanto sono persone che difficilmente protestando, e così si rendono più ricattabili.
  1. Viene istituzionalizzato il lavoro “gratuito”/volontaristico, in una mera logica del lavoro come produttore di profitto , per cui se la persona non riesce a garantire parametri in termini di efficienza richieste dal mercato ,pari alla “norma”, viene meno il riconoscimento del compenso economico. .
  1. Viene di fatto “normata” una disparità nel compenso, in questo caso non sono le donne, ma le fasce deboli a ricevere meno rispetto ai coetanei “normali”.

Questa riforma, nelle intenzioni positiva, di fatto, crea anche per fasce deboli uno scenario di un’economia competitiva, concentrata su logiche di profitto, di un valore solamente economico del lavoro, privo degli aspetti di dignità e libertà. Inoltre, si istituzionalizzano i lavoro “volontari”, nel caso in cui non si abbia la possibilità- abilità essere economicamente rilevante. Come a dire: crei zero, vali zero!? Si crea così una sub alternanza inaccettabile.

Tale scenario è già presente nel mercato del lavoro , ma vederlo attuato anche nelle fasce deboli crea sconcerto!

La precarizzazione del lavoro e delle esistenze viene così non solo istituzionalizzata, ma anche “normalizzata”, ovvero viene resa come parametro inclusivo e di integrazione.

Ma è questo è il mondo che vogliamo?

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Riferimenti legislativi: Legge Fornero, Legge regionale Emilia e Rom. 07/2013 di regolamentazione dei tirocini formativi e di orientamento

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